Nota tecnica · Vino e comunicazione
Asserzioni ambientali sull’etichetta del vino
Il lavoro in vigna è una delle cose più belle che una cantina può raccontare. Dal 27 settembre 2026 la legge chiede che ogni frase sull'ambiente sia specifica e dimostrabile: è l'occasione per raccontare con precisione quello che si fa davvero, e per farsi credere di più.
Cosa è cambiato
Il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30 ha recepito la Direttiva (UE) 2024/825 e ha modificato il Codice del consumo. Le nuove regole si applicano dal 27 settembre 2026 (art. 2) a tutte le comunicazioni commerciali rivolte ai consumatori: etichette e retroetichette, sito, schede prodotto, social, materiali per le fiere, cartellonistica in cantina.
Il punto di partenza è la definizione di asserzione ambientale: qualsiasi messaggio non obbligatorio, in qualsiasi forma, «compresi testi e rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, quali marchi, nomi di marche, nomi di società o nomi di prodotti», che asserisce o implica un impatto ambientale positivo, nullo o migliore di altri (Codice del consumo, art. 18, lett. n-quater). Anche il nome di un vino o un disegno in etichetta possono essere un’asserzione.
Le frasi che diventano scorrette in ogni caso
Il Codice del consumo elenca le pratiche ingannevoli «in ogni caso» (art. 23). Le nuove voci che toccano il vino:
- asserzione ambientale generica che il produttore non sa sostenere con un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali, come l’Ecolabel UE (lett. d-bis). La Direttiva fa esempi espliciti: «rispettoso dell’ambiente», «ecocompatibile», «verde», «amico della natura», «ecologico» (considerando 9);
- asserzione sul prodotto o sull’azienda nel complesso quando riguarda solo un aspetto (lett. d-ter): un vigneto inerbito non rende «sostenibile» l’intera cantina;
- impatto neutro o ridotto sulle emissioni ottenuto con la compensazione (lett. d-quater): «a impatto zero», «neutrale per il clima» basati sull’acquisto di crediti;
- etichetta di sostenibilità non basata su un sistema di certificazione o non stabilita da autorità pubbliche (lett. b-bis): bollini e loghi fatti in casa;
- presentare come tratto distintivo ciò che la legge impone a tutti (lett. l-bis).
Valutate caso per caso, poi, le promesse sul futuro («neutrali entro il 2030»): servono un piano dettagliato con obiettivi misurabili e scadenze, verificato periodicamente da un terzo indipendente (art. 21, c. 2, lett. b-ter). La Direttiva aggiunge che parole come «sostenibile», «responsabile», «consapevole» vanno oltre l’ambiente e non si reggono neppure sull’eccellenza ambientale riconosciuta (considerando 10).
Cosa resta possibile, e anzi conviene
Una frase ambientale specifica, vera e verificabile resta ammessa, a condizione che la specificazione sia «chiara ed evidente» e stia sullo stesso mezzo (art. 18, lett. n-quinquies): sulla stessa etichetta, sulla stessa pagina. «Vigneto inerbito tutto l’anno sui 4 ettari dell’azienda» dice qualcosa di preciso; «vino green» chiede al consumatore di fidarsi. Le asserzioni sulle emissioni sono ammesse se basate sull’impatto effettivo del ciclo di vita del prodotto (considerando 12). E i marchi stabiliti da autorità pubbliche restano utilizzabili.
È un cambio di passo che premia chi lavora bene in vigna: il dettaglio concreto è più credibile della parola generica, e oggi è anche l’unico che la legge tutela.
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Scrivimi su WhatsAppChi controlla, e con quali conseguenze
Vigila l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può procedere d’ufficio o su istanza di chiunque vi abbia interesse, concorrenti compresi (art. 27, c. 2). Può chiedere al produttore la prova dell’esattezza dei dati: se la prova manca o è insufficiente, i dati sono considerati inesatti (art. 27, c. 5). La sanzione va da 5.000 a 10.000.000 di euro, secondo gravità, durata e condizioni economiche (art. 27, c. 9).
Come impostare la revisione
Il metodo è semplice e conviene farlo una volta per tutte, prima della prossima tiratura di etichette:
- raccogliere ogni testo rivolto al consumatore: etichette, retroetichette, nomi dei vini, sito, schede, social, materiali per fiere ed enoteche;
- segnare ogni frase, parola o simbolo che parla di ambiente, natura, clima, sostenibilità;
- per ciascuno, trovare la prova: un dato del vigneto, un registro, una certificazione di terza parte;
- riscrivere in forma specifica ciò che ha una prova, e riformulare il resto.
Il punto 3 è il cuore del lavoro, e chi segue il vigneto ha già quasi tutte le prove: il quaderno di campagna, le analisi, le scelte agronomiche documentate.
Domande frequenti
Da quando valgono le nuove regole sulle asserzioni ambientali?
Dal 27 settembre 2026, per effetto del D.Lgs. 30/2026, che ha modificato il Codice del consumo recependo la Direttiva (UE) 2024/825.
Posso ancora scrivere «sostenibile» sull’etichetta del vino?
Come parola generica è a rischio: la Direttiva indica che «sostenibile» va oltre l’ambiente e non si regge neppure su un’eccellenza ambientale riconosciuta. Conviene sostituirla con il fatto specifico che la giustifica, scritto sullo stesso mezzo.
Le regole valgono anche per il sito e per i social della cantina?
Sì: valgono per ogni comunicazione commerciale rivolta ai consumatori, in qualsiasi forma, inclusi i nomi dei prodotti e le immagini.
Cosa rischia una cantina che non si adegua?
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato può vietare la pratica e applicare una sanzione da 5.000 a 10.000.000 di euro. Può chiedere la prova dei dati dichiarati: se manca, i dati sono considerati inesatti.
Le vendite alle enoteche e all’ingrosso sono coinvolte?
La disciplina riguarda le pratiche commerciali tra professionisti e consumatori. Un’etichetta però arriva comunque al consumatore finale, quindi va scritta tenendone conto.
La revisione delle asserzioni fa parte della consulenza viticola ed enologica dello Studio.
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